Affitto casa, danni all’immobile come comportarsi


Affitto casa, danni all'immobile come comportarsi




Affitto casa questo è un tema abbastanza complesso per le normative che ci sono, per i vari contratti di affitto esistenti e soprattutto per individuare il giusto inquilino. In caso di danni alla casa come bisogna agire?Una volta che il contratto arriva alla fine, l’appartamento va tassativamente ridato nelle condizioni in cui si trovata al momento dell’inizio del rapporto, salvo deterioramenti normali dovuti all’utilizzo.

La restituzione delle chiavi è un qualcosa che in molti sottovalutano ma bisogna sapere che è di vitale importanza verificare che le condizioni in cui si trova l’abitazione siano ottime, gli elettrodomestici disponibili, arredi ecc…

In che condizioni va lasciato l’appartamento in affitto?

Una volta che il contratto di locazione termina, l’inquilino stesso deve assolutamente ridare indietro l’appartamento nelle medesime condizioni in cui gli è stato dato all’inizio del rapporto, salvo deterioramenti. Caso contrario, egli deve risarcire del tutto il proprietario dei danni arrecati al bene la cui prova, tuttavia, potrà essere fornita anche da evidenti indizi. A chiarire il tutto è stata direttamente la Cassazione con una recente ordinanza.




Che fare se ci sono danni nell’appartamento durante l’affitto casa?

Se la casa ha danni evidenti, il padrone dell’immobile può addebitare all’inquilino il prezzo totale dei
danni presenti, non altro che la somma totale necessaria al ripristino del bene nelle medesime
condizioni in cui era inizialmente.

Se l’appartamento viene dato indietro in condizioni pessime da non consentire addirittura al locatore di
goderne direttamente o di darlo di nuovo in locazione ad altre persone, egli ha diritto al risarcimento di
tutti i dani pari al canone che non ha riscosso nel periodo in cui ha dovuto far eseguire tutti i lavori.

Ritardo nella riconsegna della casa

Se l’inquilino per un motivo o l’altro dovesse ritardare la consegna delle chiavi e resta nel godimento
dell’appartamento con il consenso del proprietario, è tenuto obbligatoriamente a versare un canone
concordato a quello pagato in vigenza del contratto e ciò fino al momento della riconsegna delle chiavi
– la cosidetta indennità di occupazione -.

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