Assemblea di condominio, ogni quanto va fatta?   


Assemblea




Parlando di assemblea di condominio bisogna distinguere fra quella ordinaria e quella straordinaria: la prima è obbligatoria e deve essere convocata annualmente per discutere dell’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e della nomina dell’amministratore.

Invece l’assemblea straordinaria è facoltativa e può essere indetta su iniziativa dell’amministratore o dei condomini per discutere di qualunque altro argomento di interesse comune o comunque in tutte quelle circostanze necessarie.

Il singolo condomino non può convocare l’assemblea però se l’amministratore dell’assemblea non provvede alla convocazione e non vi sono almeno due condomini in rappresentanza di un sesto del valore dell’edificio intenzionati a chiederla, il singolo condomino può presentare un ricorso al giudice affinché adotti gli opportuni provvedimenti, ad esempio nominando un amministratore o imponendo la convocazione dell’assemblea, fissandone l’ordine del giorno.

Nel caso in cui in un condominio non ci sia l’amministratore, invece, l’assemblea ordinaria o straordinaria possono essere convocate su iniziativa di ciascun condomino.




In ogni caso, per convocare l’assemblea è necessario rispettare alcuni obblighi:

  • devono essere convocati tutti i condomini con lettera raccomandata o posta certificata e la comunicazione deve essere inviata almeno 5 giorni prima della data prevista per l’ Bisogna scegliere un giorno non festivo, tenendo conto del calendario civile. Non si è tenuti a prendere in considerazione altre festività legate ai diversi credi religiosi
  • deve essere specificato se l’assemblea è ordinaria o straordinaria e devono essere indicati gli argomenti da trattare (ordine del giorno) in modo sintetico ma chiaro. Quasi sempre alla fine dell’elenco si trova la voce “varie ed eventuali” quindi si potrà discutere di tutto ma non si potrà deliberare
  • deve essere indicato luogo, data e ora dell’assemblea in prima e seconda convocazione. L’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale siano indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea

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