Il regolamento di condominio è un atto che serve a regolare determinati aspetti della vita del condominio e dei condomini. Sia che si tratti di quello assembleare che di quello contrattuale, si può modificare.
L’articolo 1138
Questo è espressamente definito dall’articolo 1138, secondo comma, che afferma che “ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente”.
Per la modifica del regolamento condominiale, quindi, bisogna fare una distinzione fra le due tipologie:
- quello assembleare è approvato in sede di assemblea condominiale e qui vengono definite le disposizioni circa l’utilizzo delle cose comuni, le modalità di ripartizione delle spese secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino ovvero le regole circa il decoro dell’edificio e l’amministrazione condominiale. La modifica del regolamento condominiale può avvenire su iniziativa dei condomini ovvero dell’Se la modifica riguarda una clausola di natura regolamentare deve avvenire in forma scritta e va successivamente allegata al regolamento. L’assemblea (la maggioranze degli intervenuti e che rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio) deve approvare le modifiche che riguarderanno ad esempio le tabelle per le spese del riscaldamento o dell’ascensore (oppure in generale le materie previste dall’art. 1138 c.c.)
- quello contrattuale invece regola ulteriori aspetti della vita del condominio rispetto a quello assembleare come materie diverse da quelle fissate dalla legge, deroghe alla disciplina condominiale ovvero i diritti di proprietà dei singoli condomini, esclusivi o su parti comuni, restringendoli o ampliandoli. La natura contrattuale del regolamento, che impone il consenso unanime di tutti i condomini, vuole che anche la modifica venga approvata all’unanimità. Però il regolamento di condominio contrattuale può anche contenere solo clausole di natura regolamentare per la modifica delle quali non sarà necessario il consenso unanime dei condomini ma solo la maggioranza richiesta dall’art. 1136 c.c. Se invece il regolamento è misto, ovvero contiene clausole di natura contrattuale ed altre di natura regolamentare, quelle di natura contrattuale andranno modificate all’unanimità.
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