La residenza deve coincidere con l’abitazione dove il cittadino vive la sua quotidianità o dove vive per la maggior parte dell’anno. Molte persone però decidono di indicare una residenza diversa rispetto a quella in cui vivono, ad esempio per godere di sconti fiscali, ma questo è un reato, in particolare un falso ideologico in atto pubblico, stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione n.15651/2014. Spesso ci si accorge che c’è una falsa residenza perché si riceve, ad esempio, posta che non è indirizzata a voi o nei casi più gravi anche atti giudiziari, spesso si viene a sapere quando si vende o si affitta casa.
Il soggetto deve poter essere reperibile
In una data residenza infatti il soggetto deve poter essere reperibile da postino, Carabinieri, Agenzia delle Entrate, messo notificatore del Comune, società di luce, gas e acqua e così via.
Per questo motivo, dunque, la legge impone di dichiarare all’Anagrafe Comunale la propria residenza entro 20 giorni dal proprio trasferimento.
Questa comunicazione avviene presso il Comune di destinazione, il quale provvederà poi a notificarlo al Comune da cui ci si è spostati, all’Agenzia delle Entrate, alla Motorizzazione e agli altri enti interessati.
L’Ufficio Anagrafe che riceve la notifica del cambio di residenza, aggiorna i registri entro 48 ore e, da quel momento, il cambio è definitivo.
Di conseguenza, tutte le comunicazioni saranno recapitate al nuovo domicilio e residenza, e quelle recapitate al precedente indirizzo si considereranno nulle.
Dopo aver aggiornato i propri registri, l’Ufficio Anagrafe può inviare la Polizia Municipale ad effettuare dei controlli presso l’abitazione nuova del cittadino (e se dovesse emergere che non è residente qui, allora il cambio di residenza sarà revocato).
Per falsa residenza si può incorrere in due tipi di sanzione:
- sanzione pratica: tutte le notifiche effettuate al nuovo indirizzo si considerano eseguite con il deposito presso la Casa Comunale (si tratta della notifica per chi risulta essere irreperibile)
- sanzione penale: per il reato di falso in atto pubblico si prevede la reclusione fino a 2 anni e non inferiore a 3 mesi
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