Cappotto termico a casa, quali agevolazioni ci sono?


Cappotto




Il cappotto termico è un tipo di intervento di efficientemente energetico che permette di rinfrescare e riscaldare più facilmente la propria casa, consumando di meno. Chiunque svolga nel proprio edificio un intervento di cappotto termico può beneficiare di diversi tipi di agevolazioni, come l’Ecobonus 110%.

Si può beneficiare così di una detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

Per usufruire dell’Ecobonus 110%, gli interventi devono garantire il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o il raggiungimento della migliore classe possibile e riguardare una superficie disperdente superiore al 25%.

Tabella dei contenuti




I massimali di spesa, in questo caso, sono:

  • 50000 euro per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari funzionalmente indipendenti
  • 40000 euro per ogni unità immobiliare per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
  • 30000 euro per ogni unità immobiliare per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Un’altra agevolazione per il cappotto termico è quella prevista dal Bonus Ristrutturazioni che prevede una detrazione del 50% delle spese sostenute, da suddividere in 10 anni a partire dall’anno di sostenimento delle stesse.

È valida fino al 31 dicembre 2021 per tutti coloro che effettuino interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia; il massimale di spesa è di 96000 euro.

Ancora, il Bonus facciate che prevede una detrazione pari al 90% delle spese sostenute nel 2021 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata di edifici esistenti, anche tramite cappotto termico, da suddividere in 10 quote annuali di uguale importo.

Gli edifici devono trovarsi in una di queste zone:

  • zone A: centri storici o agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare valore ambientale
  • zone B: zone totalmente o parzialmente edificate (diverse dalle zone A);
  • zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria dell’area e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

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