Condominio, paga l’inquilino o il proprietario di casa?


Condominio




Spese condominiali a chi spetta pagarle? E’ compito dell’inquilino pagare o del proprietario dell’abitazione? Una domanda che spesso porta alla rottura di contratti e soprattutto a malumori.

Puntualmente ogni mese quando c’è da pagare il condominio e la casa è in affito spesso si fa’ una grossa confusione sia sulla ripartizione delle spese, sia sulle conseguenze successive in caso di morosità. Per quanto, infatti, è solito che il contratto di locazione imponga allo stesso inquilino di pagare gli oneri mensili dovuti al condominio, si crede per sbaglio che in questa maniera, il proprietario dell’abitazione si scarichi ogni tipo di responsabilità, delegando l’amministratore a domandare il denaro al conduttore e, in caso di morosità di quest’ultimo, egli non ne debba rispondere in nessun modo. Le cose non stanno proprio cosi.

Chi deve pagare dunque le spese di condominio?

Entrando nello specifico, il soggetto tenuto a pagare il condominio resta esclusivamente il padrone di casa: in poche parole, è a lui che l’amministratore deve rivolgersi ogni mese per avere il versamento dei canoni ed è a lui che invia le diffide  o l’eventuale decreto ingiuntivo in caso di morosità. Il conduttore, dunque, versa il denaro mensilmente nelle mani del locatore. Questo tipo di importi, per essere distinti dal canone vero e proprio di locazione, sono chiamati con il nome di oneri accessori. Con il termine appena citato quindi si intendono gli oneri condominiali che versa l’affittuario.




Nel caso il locatore è obbligato a versare le spese condominiali per conto dell’affittuario moroso, può di conseguenza rivalersi contro di lui in un secondo momento.

Che fare se l’inquilino non paga il condominio?

Che può fare il proprietario dell’immobile se l’inquilino non paga gli oneri accessori? Può solamente buttarlo fuori casa al pari del caso in cui non versi il canone di affitto. Ma se lo sfratto per il mancato pagamento del canone scatta già in circostante di ritardo oltre 15-20 giorni dalla scadenza effettiva del mese – ad esempio, se entro il 25 maggio non si paga la mensilità di aprile, si può procedere in tribunale -, per l’omesso pagamento degli oneri accessori bisogna attendere che la morosità arrivi almeno al valore di due mesi di canone.

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