Il regolamento condominiale contiene le norme relative all’uso dei beni comuni, i diritti e gli obblighi dei condomini come ad esempio ciò che attiene la ripartizione delle spese e il decoro del palazzo. Viene utilizzato anche durante le assemblee di condominio quando ci sono richieste particolari.
Il regolamento di condominio deve contenere:
- i dati identificativi dello stabile (i riferimenti catastali)
- l’indicazione delle parti comuni dell’edificio, delle pertinenze, delle parti coperte e scoperte
- le regole per l’uso delle parti comuni (come il giardino, la piscina, il lastrico, il parcheggio). Ad esempio, possono essere indicati gli orari in cui è possibile fruire della piscina o del parco giochi, o gli orari per alcune immissioni rumorose
- le norme sulla ripartizione delle spese sulle parti comuni (ad esempio tramite la tabella riscaldamento, la tabella ascensore, la tabella scale e così via)
- le regole sul decoro dell’edificio (ad esempio in merito alla facciata condominiale, alla possibilità di affiggere targhe o installare antenne)
- le regole sull’amministrazione dello stabile (ad esempio, sulla scelta dell’amministratore, sulla presenza di consiglieri, sull’assemblea e così via).
È sempre redatto in forma scritta a pena di nullità e si trova allegato nel registro dei verbali, tenuto dall’amministratore.
Il regolamento di condominio è obbligatorio negli stabili in cui il numero di condomini sia superiore a dieci (non ci sono sanzioni se non si adotta un regolamento condominiale ma ciascun proprietario deve attivarsi affinché l’assemblea provveda ad adottarlo).
Il regolamento ha effetto verso i condomini e anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti. L’amministratore di condominio è gravato dall’onere di curare l’osservanza del regolamento e infatti può sollecitare i condomini al rispetto del regolamento.
Il regolamento condominiale può essere di due tipi:
- contrattuale (o convenzionale), quindi incide sui diritti dei singoli condomini inerenti le parti comuni e anche sulla proprietà esclusiva di ciascuno
- assembleare (o maggioritario), impedisce l’inserimento di clausole che incidano sui diritti dei singoli.
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