Si tende sempre più spesso ad acquistare degli appartamenti piccoli ma corredati di pertinenze come box o cantine.
La cantina è infatti una pertinenza
La cantina è infatti una pertinenza degli appartamenti in cui è molto comodo riporre ciò che non si vuole tenere in casa o che si utilizza spesso come passeggini o borsone della palestra e così via.
Nei palazzi moderni, le cantine vengono vendute assieme agli appartamenti sovrastanti (e quindi diventando di proprietà privata): in questo caso, il singolo proprietario pagherà tutte le spese relative a questa cantina, anche quelle di manutenzione.
Nei palazzi più vecchi invece sono dei locali molto spesso in disuso in cui tutti i condomini possono depositare ciò che vogliono e contribuiscono a tutte le spese secondo la tabella millesimale (illuminazione o spese di manutenzione).
Infatti la cantina o scantinato condominiale ai sensi dell’art. 1117 c.c. è proprietà comune di tutti i condomini che quindi vi contribuiscono in maniera proporzionale stando alla tabella millesimale.
Infatti le cantine sono sempre presunte di proprietà comune quando non viene disposto diversamente o quando un condomino non ne abbia la proprietà derivante da un titolo legale di acquisto.
La cantina può infatti essere acquistata
La cantina può infatti essere acquistata con una delibera favorevole adottata all’unanimità dei proprietari (ma basta il dissenso di un solo condomino per bloccarne l’alienazione) e diventare di proprietà di un singolo condomino.
Se ci sono dei muri e delle porte e delle chiavi per poter entrare nella cantina, saremo di fronte ad una proprietà esclusiva e non più comune.
Quindi, nel caso di proprietà comune, le spese delle cantine rientrano nella ripartizione delle spese condominiali (come scale, ascensore) in base alle tabelle millesimali.
Se invece la proprietà è esclusiva, ciò porta l’unico proprietario a pagare una quota superiore rispetto agli altri condomini che non sono titolari di tali pertinenze e farsi carico dunque di tutte le spese.
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