Permessi ristrutturazione bagno, è obbligatorio chiedere il permesso per rifare il tutto? Ognuno di noi, almeno una volta nel corso della propria vita, si trova per cause di forza maggiore obbligato a svolgere dei lavori di ristrutturazione di una casa. Quando arriva questo delicato momento, tra le moltissime cose a cui bisogna necessariamente pensare, bisogna prestare attenzione agli eventuali permessi da domandare al proprio comune in cui si vive.
Le normative in vigore
E’ anche vero che di consueto, se si affidano i lavori ad un’impresa, quest’ultima sa come eseguire il proprio lavoro rispettando ogni regola. Però, è sempre meglio conoscere quali siano le normative in vigore in maniera da essere preparati ad ogni evenienza, perché come è risaputo: la legge non ammette alcuna ignoranza.
Gran parte delle opere di ristrutturazione riguardano più che altro le parti interne di un appartamento. Gli interventi che possono essere messi in atto sono diversi: da quelli più facili fino ad arrivare ad una vera e propria rivoluzione dell’assetto, andando a modificare la disposizione delle camere e il volume. Uno dei tanti errori che vengono commessi, è quello di credere che, siccome un intervento riguarda l’interno di una casa, si possa fare tutto e di più senza domandare alcun permesso. In realtà le cose stanno diversamente.
Per riuscire a comprendere che genere di autorizzazione domandare serve trovare esattamente l’intervento che dev’essere svolto. E’ la legge che diversifica le diverse tipologie e in particolar modo il Testo Unico dell’Edilizia (d.p.r 380/2001) all’articolo 3.
Fatta questa lunga e doverosa premessa, servono o no i permessi per ristrutturare il pavimento del bagno?
La ristrutturazione del bagno
Altro intervento che viene svolto spesso e volentieri riguarda per l’appunto la ristrutturazione del bagno. In questo caso basta semplicemente inoltrare all’amministrazione una richiesta di avvio lavori, può bastare anche solo una banale C.I.L. Le opere di ristrutturazione possono iniziare immediatamente senza alcuna perdita di tempo.
L’unico reale vincolo da dover tassativamente rispettare è quello di non modificare il volume totale del bagno, altrimenti servirà domandare per forza una S.C.I.A. Se invece si devono cambiare solamente i sanitari perché magari rovinati con il tempo o eventualmente intervenire per aggiustare una perdita di una tubazione, ovviamente non c’è alcuna necessità comunicazione essendo opere di manutanzione ordinaria non altro che tutte quelle opere consentite di finitura esterna ed interna di un immobile – tinteggiatura, pulizia facciate, cambio infissi e pavimentazione ecc..
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