Accensione riscaldamento 2020/2021, cosa dice la legge


Accensione




Con la fine dell’estate e l’arrivo delle stagioni fredde, si inizia a pensare al riscaldamento in casa in modo da rendere più accoglienti gli ambienti. Per riscaldare bene una stanza è bene ricorda che la dimensione dei termosifoni è fondamentale per ottenere il risultato ma anche per spendere meno.

La legge ha previsto delle importanti disposizioni

La legge ha previsto delle importanti disposizioni per l’accensione del riscaldamento 2020/2021 nel caso in cui si abiti in un condominio.

Il D.P.R. 412/1993 ha disposto la suddivisione dell’Italia in 6 zone climatiche e, sulla base di queste, sono stabiliti degli orari in cui si può accendere il riscaldamento nei condomini e quanto tempo si può lasciarlo acceso.

Nella zona climatica F (zona alpina), non ci sono limitazioni né per il periodo di accensione del riscaldamento condominiale né per l’orario in cui il riscaldamento può essere acceso.




Nella zona climatica E (zona padana), l’accensione del riscaldamento condominiale può avvenire a partire dal 15 ottobre e fino al 14 aprile per un massimo di 14 ore al giorno.

Nella zona climatica D (zona appenninica), il periodo di accensione del riscaldamento condominiale va dal primo novembre al 15 aprile per un massimo di 12 ore al giorno.

Si passa poi alla zona climatica C (zona adriatica settentrionale) in cui è concesso accendere il riscaldamento condominiale nel periodo che va dal 15 novembre al 31 marzo per un massimo di 10 ore al giorno.

Nella zona climatica B (zona tirrenica), invece, è possibile accendere il riscaldamento condominiale a partire dal primo dicembre e fino al 31 marzo per un massimo di 8 ore al giorno.

Infine, nella zona climatica A (zona sud orientale e delle isole) il riscaldamento condominiale è concesso a partire dal primo dicembre e fino al 15 marzo, per un massimo di 6 ore al giorno.

La temperatura in casa non può superare i 20 gradi (sono ammessi 2 gradi di tolleranza all’interno di abitazioni, scuole ed uffici) mentre negli edifici adibiti ad attività artigianali e industriali, il limite scende a 18 gradi.

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