Condominio, come vengono suddivise le spese dell’ascensore


Condominio




Durante le riunioni di condominio oltre alle varie attività che il condominio dovrà fare c’è anche quella relativa alle spese condominiali e su come vengono suddivise quelle dell’ascensore, le luci di servizio e gli spazi comuni di tutti.

Ad oggi le spese di utilizzo e manutenzione dell’ascensore sono senz’altro uno dei temi più caldi nelle varie riunioni di condominio che si svolgono mensilmente. Per cercare una volta per tutte di chiarire come vengono divise le spese dell’ascensore, vi invitiamo a continuare la lettura del post, cosi da evitare di pagare di più.

Come si ripartiscono le spese per gli ascensori nel condominio

Prendendo in considerazione la legge n-220/2012 di riforma del condominio è stato esteso il criterio dettato dal vecchio articolo 1124 c.c di riparto delle spese per le scale anche agli ascensori. In poche parole, tutto questo sta a significare che in mancanza di regolamento vero e proprio condominiale, l’ascensore è tenuto dai proprietari delle singole case a cui servono, ma non tutti vanno a contribuire alla stessa maniera perché prima di tutto bisogna sapere differenziare tra spese straordinarie e ordinarie:




  • Iniziando con l’analizzare le spese ordinarie per quanto riguarda il funzionamento e la conservazione dell’impianto è ripartita per metà in ragione del valore millesimale delle singole unità immobiliari e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ogni piano dal suolo, mentre se si parla di spese di pulizia e consumo di energia il tutto si ripartisce per altezza di piano.
  • Passando invece alle spese straordinarie per quanto concerne la ricostruzione completa o parziale di un impianto o eventualmente il cambio della cabina o delle porte ai piani, è ripartita tra tutti i condomini in proporzione dei rispettivi millesimi di proprietà.

Ma facciamo un esempio pratico

Condominio composto  4 piani e con 3 appartamenti per piano con uguali millesimi (totale 6 strutture):

  • Le spese di MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE sono da ripartire a circa il 50% per millesimi + 50% per altezza piano.
  • Le spese di UTILIZZO (pulizia e consumo energia elettrica) sono da ripartire solamente per altezza piano.

Nel caso invece si prende in considerazione un condominio di 3 piani (1+2+3=6) con una spesa di UTILIZZO di 100, abbiamo che:

  • Il 1° piano verserà 1/6 della spesa ( 16,66 da dividere tra i 2 proprietari del piano)
  • Il 2° piano erogherà 2/6 della spesa (33,4 da dividersi tra i 2 proprietari del piano)
  • Il 3° piano dovrà versare 3/6 della spesa (50 da suddividere tra i 2 proprietari del piano)

Se si abita al piano terra e non si utilizza l’ascensore bisogna pagare ugualmente?

La risposta è molto semplice, il tutto dipende sopratutto da quanto riportato nel
regolamento condominiale in base a quello si potrà determinare quanto un abitante del
piano terra dovrà pagare oppure non dovrà pagare.

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