Quando in un edificio ci sono più di 10 condomini, deve essere redatto in forma scritta il regolamento di condominio che deve contenere:
- i dati identificativi dello stabile (i riferimenti catastali)
- l’indicazione delle parti comuni dell’edificio, delle pertinenze, delle parti coperte e scoperte
- le regole per l’uso delle parti comuni (come il giardino, la piscina, il lastrico, il parcheggio). Ad esempio, possono essere indicati gli orari in cui è possibile fruire della piscina o del parco giochi, o gli orari per alcune immissioni rumorose
- le norme sulla ripartizione delle spese sulle parti comuni (ad esempio tramite la tabella riscaldamento, la tabella ascensore, la tabella scale e così via)
- le regole sul decoro dell’edificio (ad esempio in merito alla facciata condominiale, alla possibilità di affiggere targhe o installare antenne)
- le regole sull’amministrazione dello stabile (ad esempio, sulla scelta dell’amministratore, sulla presenza di consiglieri, sull’assemblea e così via).
Ciascun condomino può prendere l’iniziativa
Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. Più un regolamento è completo, più si eliminano i contrasti e le questioni nel condominio e tra amministratore e condomini specialmente durante le assemblee di condominio.
Ogni condomino può richiedere la stesura del regolamento di condominio o la revisione del regolamento di condominio esistente, ma il regolamento deve essere comunque approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’ art. 1136 (cioè i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti all’assemblea del condominio).
Il regolamento ha effetto verso i condomini e anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.
Si possono avere due diversi tipi di regolamento:
- contrattuale (o convenzionale), quindi incide sui diritti dei singoli condomini inerenti alle parti comuni e anche sulla proprietà esclusiva di ciascuno
- assembleare (o maggioritario), impedisce l’inserimento di clausole che incidano sui diritti dei singoli.
L’amministratore di condominio è gravato dall’onere di curare l’osservanza del regolamento e infatti può sollecitare i condomini al rispetto dello stesso.
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