Ascensore esterno privato in condominio: le regole a cui attenersi


Ascensore




L’ascensore esterno permette di accedere più facilmente a un’abitazione. Nello specifico, si tratta di un impianto verticale che permette di agevolare la mobilità dei soggetti bisognosi (come disabili e anziani) e rimuovere le barriere architettoniche. Per realizzare questa tipologia di ascensore, non sono necessari interventi strutturali invasivi, pertanto si tratta della soluzione giusta anche quando non è possibile eseguire delle opere interne in un condominio oppure in una palazzina, per la presenza di scale oppure di altri elementi architettonici.

Approvazione in sede di assemblea condominiale

È possibile installare miniascensori esterni in un condominio solo se vi è l’approvazione da parte dell’assemblea condominiale. In genere, è necessaria la maggioranza qualificata, ovvero la metà più uno dei presenti all’assemblea e almeno i due terzi del valore dell’edificio. Tuttavia, se l’ascensore esterno è un ausilio necessario per i soggetti affetti da disabilità, basta la maggioranza semplice, cioè l’opinione favorevole della maggioranza delle persone convocate in assemblea, rappresentative di un terzo del valore dell’edificio.
Il condominio può opporsi all’istallazione dell’ascensore, se questa installazione risulta pericolosa per la stabilità e la sicurezza del fabbricato, oppure rende alcune porzioni dell’edificio non utilizzabili anche da un solo condomino.
La ridotta fruibilità di aree comuni dell’edificio non è un interesse che prevale sulla problematica dell’abbattimento delle barriere architettoniche. È l’interesse dei condomini a prevalere, invece, se l’ascensore mette a rischio la stabilità del fabbricato.

Le norme edilizie

Per realizzare un ascensore esterno al condominio non occorre il permesso di costruire, ma è sufficiente la Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Questo, perché la qualificazione giuridica di tale costruzione è quella di “volume tecnico”, che apporta innovazione al condominio, e non di “nuova costruzione”, in quanto non crea volume o superficie rilevante in ambito edilizio. Nello specifico, si tratta di un tipo di impianto necessario per l’utilizzo dell’abitazione, privo di autonomia funzionale. Inoltre, se tale ascensore viene installato per agevolare la mobilità dei soggetti fragili, si può derogare alle norme sulle distanze previste nei regolamenti edilizi, tranne per quanto riguarda gli articoli 873 e 907 del codice civile.




Installazione dell’ascensore in condominio e tutela dei disabili

Come sopra anticipato, al fine di installare all’interno di un condominio un ascensore (o un mini ascensore) è necessario rispettare i limiti imposti dalla legge. Tuttavia, la questione si complica decisamente nel caso in cui la richiesta di installazione di un ascensore venga fatta per prestare aiuto a una persona disabile. Il problema, infatti, si inserisce nel mondo delle cosiddette barriere architettoniche essendo l’ascensore ormai comunemente riconosciuto come un elemento accessorio di servizio indispensabile per l’abitabilità di una casa in appartamento.  Pertanto, in questi casi è fondamentale “bilanciare” l’esigenza del singolo condomino disabile (il quale senza un ascensore potrebbe essere costretto a non uscire di casa se non con particolari difficoltà) e l’interesse degli altri condomini. Ebbene, viste le caratteristiche del nostro ordinamento giuridico, il quale pone al centro la dignità della persona umana e il cosiddetto “solidarismo” il bilanciamento appena richiamato non può non pendere a favore delle persone con disabilità. Più volte, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che l’installazione dell’ascensore rientra tra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’art. 27 comma 1 della Legge 30 marzo del 1971 n. 118.

Di chi è l’ascensore una volta installato?

Una volta installato l’ascensore in condominio potrebbe sorgere spontanea la domanda: di chi è l’ascensore? È ovvio che, nel caso in cui l’ascensore preesista, come nel caso in cui l’impianto è stato costruito insieme all’immobile, la proprietà appartiene a tutti i condomini, compresi coloro i quali non lo utilizzano, magari perché abitano a piano terra oppure perché hanno il timore di utilizzarlo. Anche nel caso in cui l’ascensore venga installato successivamente, lo stesso sarà di proprietà comune dei condomini, i quali potranno utilizzarlo liberamente, nei limiti del rispetto del regolamento condominiale ovviamente.

Ascensore privato in condominio

Le cose cambiano leggermente nel caso di progetto di realizzazione del nuovo ascensore ad uso privato ed esclusivo il quale dovrà pur sempre rispettare i vincoli di destinazione delle parti comuni dell’edificio. È necessario, infatti, evitare che le stesse vengano rese inservibili all’uso o al godimento degli altri comproprietari. Ancora, oltre al rispetto dei limiti della stabilità e della sicurezza o del decoro architettonico del condominio, occorre anche rispettare il diritto di luce e di veduta di tutti i condomini interessati dal passaggio dell’ascensore. In questo caso, dunque, ovvero in caso di ascensore privato, un solo proprietario è sufficiente per installare l’ascensore a condizione però che sostenga tutte le spese di realizzazione. Tuttavia, ciò non significa che il soggetto in questione sia il pieno ed esclusivo proprietario. Anche in questo caso, infatti, gli altri condomini potranno partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell’innovazione introdotta dal singolo condomino, a patto però che si accollino le spese di esecuzione e di manutenzione della stessa.
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