Ecobonus 110% condomini, chi deve fare la domanda   


Ecobonus




L’Ecobonus 110% è un’agevolazione fiscale che permette di beneficiare di una detrazione del 110% per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Si può beneficiare dell’Ecobonus 110% se si svolgono interventi di:

  • isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • miglioramento antisismico

O anche se si eseguono, insieme ad almeno uno dei precedenti:

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

Fra i vari soggetti che possono accedere alle agevolazioni dell’Ecobonus 110% ci sono anche i condomini.




Ma chi deve fare la domanda in questo caso?

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio (secondo la disciplina civilistica contenuta negli articoli da 1117 a 1139 del Codice Civile).

Nel caso di un condominio composto da un numero fino a otto condomini proprietari, non vige l’obbligo di nominare l’amministratore, né bisogna avere un conto corrente intestato al condominio.

In questo caso, infatti, per beneficiare della detrazione del 110% per i lavori sulle parti comuni, i condomìni che non hanno nominato un amministratore, non sono tenuti a richiedere il codice fiscale.

Per fare la richiesta di Ecobonus 110% si può utilizzare il codice fiscale del condomino che si fa carico di tutti i lavori richiesti.

Possono beneficiare della detrazione del 110% anche i condomini composti da due a quattro unità immobiliari accatastate diversamente e quelli posseduti da un solo proprietario o in comproprietà.

L’assemblea condominiale dovrà approvare tutti gli interventi legati al bonus con la maggioranza dei voti e almeno un terzo del valore totale del condominio in questione.

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