Perdita acqua, chi paga i danni negli altri appartamenti 


Perdita




Può capitare che in un condominio ci siano delle perdite d’acqua ma chi paga i danni negli altri appartamenti derivanti da questa perdita? A tal riguardo l’articolo. 2051 del Codice civile definisce che il responsabile dei danni che derivano ad altri soggetti da un determinato bene è colui che di tale bene ha la custodia.

Se le infiltrazioni provengano dalla rottura di un tubo

Quindi se le infiltrazioni provengano dalla rottura di un tubo di proprietà del condominio o posto in un qualsiasi altro bene comune, il responsabile per i danni che da tale evento vengono arrecati al proprietario dell’alloggio sarà il condominio. 

Sarà questo a doversi far carico dei lavori di ristrutturazione e rispondere del risarcimento degli eventuali danni subiti da mobili ed arredamenti in genere.




Quindi il dovere del condominio si sostanzia non solo nel risarcire il proprietario di un immobile per tutti i danni subiti, ma anche per gli eventuali costi che il malcapitato abbia sostenuto per il temporaneo pernottamento in una nuova abitazione.

Sempre per lo stesso principio

Sempre per lo stesso principio, se le infiltrazioni provengono da tubature appartenenti ad un singolo condomino, sarà proprio lui a dover risarcire gli eventuali danni che ne siano derivati a soggetti diversi. Quindi oltre ai soldi spesi per la ristrutturazione del bagno dovrà pagare anche i danni agli altri appartamenti.

Questo proprio perché il proprietario dell’immobile è anche custode del bene e quindi viene ritenuto responsabile dei danni cagionati dal bene stesso a terzi.

Se invece l’immobile è stato concesso in locazione, la giurisprudenza ha affermato che il proprietario dell’appartamento resta custode delle pareti e degli impianti e quindi sarà lui a dover risarcire i danni patiti da terzi per eventuali infiltrazioni derivanti dalla rottura di tubature incardinate nelle strutture murarie.

Invece il conduttore deve ritenersi custode di tutte le altre parti del bene locato (comprese le tubature esterne all’impianto idrico ovvero quelle che, a seguito della rottura, potevano essere agevolmente sostituite senza alcuna demolizione muraria).
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