La grondaia è un impianto di scolo, destinato a preservare interi edifici dagli agenti atmosferici e dalle infiltrazioni delle piogge. Nel caso di un condominio, essendo un impianto che serve per l’intera palazzina e non solo i condomini che si trovano in una determinata verticale, rientra tra i beni comuni in base a quanto previsto dall’art.1117 del Codice Civile.
In particolare, l’articolo 1117 del Codice Civile
In particolare, l’articolo 1117 del Codice Civile individua espressamente i beni che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari di un edificio (le fondazioni, i pilastri, le travi portanti, i cortili, le aree destinate a parcheggio, la portineria) e nell’elenco vi rientrano anche le grondaie.
Quindi, qualora le grondaie di un palazzo si sfaldino o danneggino (in parte o totalmente), le spese saranno a carico dell’intero condominio, ed anche quanto concerne la pulizia e la manutenzione sarà a carico di tutti i proprietari.
La grondaia, quindi deve essere considerata, per legge, tra i beni che il Codice Civile presume di proprietà di tutti i condomini, salvo l’esistenza di un titolo contrario.
Quindi, sia che ci siano dei danni, sia che debbano essere effettuate operazioni di pulizia e manutenzione, le grondaie vanno considerate parti comuni dell’edificio poiché svolgono una funzione necessaria all’uso e al godimento di tutti i condomini (non potendo rientrare tra i beni che sono suscettibili di godimento proporzionato all’uso o comunque separato di alcuni condomini).
Dunque, le spese vanno ripartite tra i condomini in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, in base al disposto dell’articolo 1123 del Codice Civile.
Quindi le spese di riparazione, manutenzione e pulizia andranno ripartite fra tutti i condomini in base alle quote millesimale.
Fra l’altro, è molto importante effettuare la periodica pulizia delle grondaie proprio per evitare che l’acqua venga bloccata dalla formazione di muffe, muschio e dal proliferare di zanzare e altri insetti.
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