Secondo l’articolo 873 del Codice Civile, le costruzioni sui fondi confinanti vanno tenute a una distanza stabilita per legge di 3 metri, che può essere aumentata dai regolamenti locali.
La Cassazione ha definito cosa si intenda per costruzioni
“Deve ritenersi ‘costruzione’ qualsiasi opera non completamente interrata, avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione. Conseguentemente gli accessori e le pertinenze che abbiano dimensioni consistenti e siano stabilmente incorporati al resto dell’immobile, così da ampliarne la superficie o la funzionalità economica, sono soggette al rispetto della normativa sulle distanze”.
Il barbecue rientrerebbe in questa fattispecie nel caso in cui abbia i caratteri di “dimensione consistente” e “stabile incorporazione al resto dell’immobile, così da ampliarne la superficie o funzionalità economica” (quindi qualora il forno sia ad esempio dotato di una struttura muraria, con cappa e canna fumaria).
Le distanze stabilite dai regolamenti comunali
Bisogna osservare dunque le distanze stabilite dai regolamenti comunali e, in mancanza, quelle necessarie a preservare il vicino di casa da ogni danno, soprattutto quelli riguardanti i fumi, perché bisogna evitare che questi diventino intollerabili e bisogna anche evitare di utilizzare il barbecue quando c’è vento oppure proprio a ridosso del confine, per non arrecare danno al vicino.
Se manca la distanza dal confine oppure il regolamento comunale dispone una distanza minima e questa non viene rispettata, è necessario spostare il barbecue.
Così come è necessario spostarlo, in assenza di norme locali, quando il barbecue anche solo potenzialmente può comportare un pericolo di danni alla solidità, alla salubrità e alla sicurezza altrui (in quanto la legge stabilisce una presunzione di pericolosità di forni e camini).
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